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Scuole: videosorveglianza e privacy
Nel nostro paese non è ancora molto diffusa la videosorveglianza degli spazi scolastici, interni ed esterna, ma sempre più spesso si invocano le telecamere come strumento efficace a garantire sicurezza di cose e persone, filmando corridoi, ingressi, cortili, ma anche il suolo pubblico immediatamente adiacente all’edificio scolastico. Anche questi dispositivi devono rispettare regole precise per non violare la privacy delle persone filmate. Quali sono queste regole? Quali le precauzioni da prendere?
Quali precauzioni devono essere prese durante l'installazione del dispositivo?
Le telecamere possono filmare gli ingressi alla scuola (principali e secondari, inclusi quelli di servizio) e le aree di circolazione. È escluso, tranne in casi eccezionali esplicitati, filmare i luoghi di vita degli istituti (parco giochi, parco giochi coperto, palestra e spogliatoi, aula, mensa, foyer, ecc.) Durante gli orari di apertura della scuola, alunni, insegnanti e altro personale dell’istituto hanno il diritto al rispetto della privacy: l’obiettivo di mettere in sicurezza beni e persone può essere raggiunta utilizzando mezzi meno invadenti.
L'uso delle telecamere dovrebbe essere limitato e dovrebbe essere utilizzato come supplemento ad altre misure di sicurezza. Solo circostanze eccezionali (scuole vittime di atti dolosi frequenti e ripetuti) giustificano le riprese continue di studenti e insegnanti. Anche nel caso di installazione di apparecchi di videosorveglianza, i Dirigenti scolastici sono caldamente invitati a redigere e portare alla conoscenza di tutti norme e disposizioni che specificano garanzie e modalità di rilevazione.
Chi può vedere le immagini?
Solo le persone autorizzate e delegate formalmente dal capo di istituto possono visualizzare le immagini registrate. Gli autorizzati e delegati devono essere appositamente addestrati e resi consapevoli delle regole che governano i sistemi di videosorveglianza. L'accesso alle immagini deve essere sicuro e adeguatamente protetto, per impedire a chiunque di visualizzarle.
Quanto tempo per conservare le immagini?
Il responsabile del dispositivo, di concerto con il Titolare, deve definire la durata della conservazione delle immagini dalle telecamere. Questa durata deve essere collegata all'obiettivo perseguito, perciò, in linea di principio, questa durata non supera un mese. Come regola generale, la conservazione delle immagini per alcuni giorni è sufficiente per eseguire le verifiche necessarie in caso di incidente e consente di avviare possibili procedure.
Se tali procedure vengono avviate, le immagini vengono quindi estratte dal dispositivo (dopo aver registrato questa operazione come “trattamento dati” secondo le procedure dell’istituto) e conservate per la durata della procedura. Il periodo massimo di conservazione delle immagini non deve dipendere dalla capacità di memorizzazione tecnica del registratore.
Quali informazioni?
Gli allievi, i loro genitori e il personale devono essere informati mediante avvisi e segnali permanentemente visibili, nei luoghi interessati evidenziati da un pittogramma che rappresenta una telecamera che indica che il luogo è posto sotto sorveglianza video. Oltre al pittogramma il cartello deve contenere queste indicazioni:
Al fine di mantenere leggibili i pannelli visualizzati, tutte le informazioni che devono essere portate all'attenzione del pubblico possono essere diffuse in altri modi, in particolare attraverso un sito Web. Queste altre informazioni sono, in particolare:
Queste informazioni sono indicate nell'articolo 13 del GDPR.
Quali formalità occorrono per una corretta installazione e gestione?
Le formalità da completare possono variare a seconda dei luoghi sottoposti a video vigilanza.
Se le telecamere riprendono l'interno della scuola, non sono necessarie comunicazioni all’autorità garante.
Quando le telecamere sono installate in una scuola pubblica, materna, primaria e secondaria di primo grado, il responsabile comunale per la protezione dei dati (DPO) deve essere parte attiva nella scelta, nell’installazione e nell’implementazione delle telecamere.
Per quanto riguarda le scuole secondarie di secondo grado il responsabile locale coinvolto è il DPO della provincia e/o Città metropolitana del comune in cui sorge l’istituto.
Se le telecamere riprendono intorno all’edificio e, in parte, la strada pubblica, il dispositivo deve essere autorizzato dalle autorità di Pubblica Sicurezza.
Inoltre, poiché l'installazione di un dispositivo di protezione video può portare alla "sorveglianza sistematica su larga scala di un'area accessibile al pubblico" (cfr. Art. 35-1 del GDPR), è meglio effettuare una valutazione di impatto del sistema previsto rapportandolo agli obiettivi stabiliti.
In un college o in una scuola superiore, l'installazione di telecamere è una decisione del capo di istituto, dopo aver ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Istituto (che ne autorizza anche la spesa). Il capo di istituto deve informare il DPO e acquisirne gli eventuali rilievi e osservazioni.
Quali possibili violazioni e come segnalarle?
Se un dispositivo di videosorveglianza non rispetta queste regole, è possibile:
Testo di riferimento
Il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR), quando le telecamere sono installate in luoghi non aperti al pubblico:
Articoli L223-1 e seguenti (Lotta contro il terrorismo)
Articoli L251-1 e seguenti
Il codice educativo: articolo R421-20 7
Il codice civile: articolo 9 (protezione della privacy)
(fonte: CNIL, adattamento)